PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

      1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole da: «Le deroghe» fino a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, applicati per periodi determinati e comunque di durata non superiore ad una stagione venatoria, che possono essere adottati solo in assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, sulla base di un'adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 79/409/CEE, nonché sulla base del parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quale Autorità nazionale riconosciuta ai sensi della medesima direttiva 79/409/CEE. Le deroghe non possono avere per oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione e»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, previa

 

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diffida alla regione interessata a conformarsi al diritto comunitario entro dieci giorni, si dispone l'annullamento dei provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».

Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dall'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.